Come segnalare il rinvenimento di un oggetto agli uffici comunali e consultare la banca dati degli oggetti ritrovati.
Chiunque trovi un oggetto di cui non conosce il proprietario, è tenuto a farne consegna presso l'Ufficio di Polizia Municipale/Oggetti Smarriti del Comune ove l'oggetto è stato rinvenuto. Quando un oggetto rinvenuto viene depositato presso l'ufficio di Polizia Municipale, viene iscritto in un registro nel quale figurano la data, il luogo del ritrovamento e il nome del rinvenitore, al quale viene rilasciata una ricevuta attestante il deposito. La giacenza dei reperti viene resa nota per pubblicazione all’albo Pretorio, oltre che C/o il Comando della Polizia Municipale, con avviso a firma del responsabile dell’ufficio o suo delegato, nel quale il bene è descritto in modo sommario. Gli oggetti vengono restituiti immediatamente dopo l’identificazione del proprietario. Trascorso un anno dalla data di pubblicazione del rinvenimento all’Albo Pretorio del Comune, qualora nessun individuo abbia reclamato la proprietà dell'oggetto rinvenuto, l'oggetto in questione viene restituito al ritrovatore che ne diviene il proprietario (art. 927 ss. del codice civile). Per i documenti è prevista invece una custodia di 15 giorni; dopo tale periodo, se il proprietario non si è presentato, vengono inviati all'ente che li ha rilasciati, il quale provvede agli accertamenti ed alla riconsegna al legittimo proprietario.
Come ritirare l'oggetto rinvenuto in assenza di reclamo di proprietà. Da parte del ritrovatore: - documento d’identità valido; - ricevuta di consegna dell’oggetto. Da parte dei familiari/delegati del ritrovatore: - documento d’identità valido; - ricevuta di consegna dell’oggetto; - delega e copia del documento d’identità dell’avente diritto al ritiro dell’oggetto; - eventuale dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (art. 47 DPR 445/2000) attestante lo stato di erede/i.
Rinvenimento oggetti smarriti
Art. 927 ss. del codice civile